MOCA: Materie Plastiche – Aggiornamento Regolamento UE 10/2011
L’Unione Europea ha pubblicato il 03 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2020/1245 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Le maggiori modifiche riguardano, gli Allegati I, II, IV e V del vecchio regolamento.
Il nuovo Regolamento (UE) 2020/1245 entrerà in vigore il 23 settembre 2020, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica già oggetto di valutazione di conformità rispetto al vecchio Regolamento (UE) 10/2011, e immessi sul mercato prima del 23 marzo 2021, sarà possibile la commercializzazione fino al 23 settembre 2022 e fino ad esaurimento scorte.
Regolamento (UE) 2020/1245 – I principali aggiornamenti in sintesi:
- Autorizzate tre nuove sostanze, inserite nell’Allegato I
- Modifiche all’Allegato II con l’inserimento di nuove sostanze con restrizione: Ammonio, Antimonio, Cadmio, Calcio, Cromo, Europio, Gadolinio, Lantanio, Piombo, Magnesio, Mercurio, Potassio, Sodio, Terbio
- Nuovo limite di rilevamento per le ammine aromatiche primarie (PAA) di 0,002 mg/kg presenti nell’Allegato XVII appendice 8 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)
- Modifiche per la valutazione delle migrazioni specifiche per gli oggetti ad uso ripetuto: analisi da effettuare su tutte e tre le prove
- Nuova condizione di prova per le analisi di migrazione globale su materiali e oggetti utilizzati a temperature ambiente per breve durata (OM0): 30 minuti a 40°C
- Nuove condizioni di prova per apparecchiature o macchinari di trasformazione e/o produzione di prodotti alimentari
Per ogni altra informazione circa le novità legislative, consulenza sulle dichiarazioni di conformità e svolgimento delle analisi contattare moca@geltinternational.it
Dettaglio Aggiornamenti al Regolamento (UE) 10/2011 – Materie Plastiche:
Allegato | Aggiornamento | Dettaglio |
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Allegato I, punto 1 , tabella 1 | Modifica | Voce 236 1,3-fenilendiammina Voce 398 triossido di antimonio |
Allegato I, punto 1 , tabella 1 | Aggiunta | Voci 1075 (Argilla di montmorillonite), 1076 (Estere trifenilico dell’acido fosforoso), 1077 (Biossido di titanio trattato) |
Allegato I, punto 3 , tabella 3 | Aggiunta | Voci 28,29 |
Allegato II, tabella 1 | Aggiunta | Nuove sostanze con restrizione: Ammonio, Antimonio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cromo, Europio, Gadolinio, Lantanio, Piombo, Magnesio, Mercurio, Potassio, Sodio, Terbio |
Allegato II, punto 2 | Modifica | Limite di rilevamento per PAA presenti nell’Allegato XVII, appendice 8, voce 43, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) fissato a 0,002 mg/kg |
Allegato IV, punto 6 | Modifica | Dichiarazione di conformità: aggiunta di informazioni sui materiali intermedi |
Allegato V, capo 2, punto 2.1.3 | Aggiunta | Apparecchiature o macchinari di trasformazione/produzione di prodotti alimentari: è possibile effettuare i test di conformità secondo le istruzioni d’uso del macchinario stesso |
Allegato V, capo 2, punto 2.1.6 | Modifica | Materiali ad uso ripetuto: i test di migrazione sono da condurre su tutte e tre le prove. Si verifica sia la stabilità del materiale durante le tre prove, che il livello di migrazione nella terza prova |
Allegato V, capo 3, punto 3.1, tabella 3 | Aggiunta | Migrazione globale: Nuova condizione di contatto per materiali a contatto con il prodotto a temperature basse o a temperatura ambiente per meno di 30 minuti. Condizioni 30 minuti a 40°C |